La figura dell’ Amministratore Delegato è disciplinata dagli Artt. 2380 ss. del c.c.
In Particolare, in tema di responsabilità dell’ amministratore, l’ Art. 2392 del c.c. dispone che “gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori”. E prosegue dicendo che “in ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”
Nei confronti dell’Amministratore, la Società può esperire, dunque, l’ azione sociale di responsabilità ex Art. 2393 c.c., entro cinque anni dalla cessazione dell’ amministratore dalla carica; tale azione, inoltre, può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un ventesimo (nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischi, altrimenti un quinto) del capitale sociale (o la minore misura prevista dallo Statuto) ex Art. 2394.
L’Amministratore Delegato, poi, ai sensi dell’ Art. 2394, risponde “verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società, l'azione spetta al curatore del fallimento o al commissario liquidatore. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali.
Giova evidenziare che, dopo la riforma del 2003, la diligenza richiesta non è più quella del “buon padre di famiglia”, non è più quella del mandatario, bensì è “la diligenza richiesta dalla natura dell’ incarico e dalle specifiche competenze”. La valutazione viene così ad essere svolta sulla base di un doppio parametro: la natura dell’ incarico, parametro oggettivo e generale, applicabile a qualsiasi amministratore di s.p.a. in quanto tale; ed un parametro meramente personale che analizza le specifiche competenze di chi ricopre la carica di amministratore, analisi svolta sulle competenze specifiche della persona, sul suo curriculum, sulle esperienze professionali e formative. Va precisato che la legge non pretende che gli amministratori siano esperti in contabilità, in gestione finanziaria o altro, ma si chiede che le loro scelte siano meditate e ponderate, informate e basate sul rischio calcolato, non frutto di improvvisazioni e/o negligenti valutazioni. La posizione di ciascun amministratore solidalmente responsabile verrà valutata distintamente, in relazione alle circostanze di ciascuno ed in relazione ai diversi obblighi in capo a ciascuno. La responsabilità degli amministratori è infatti una responsabilità per colpa e per fatto proprio. Tuttavia, l’ Art. 2381 c.c., III comma, attribuisce agli amministratori deleganti il “controllo degli assetti”, con obbligo di rendicontazione. Il combinato disposto degli Artt. 2392 e 2381 c.c., autorizza quindi a pensare che tutti gli amministratori sono solidalmente responsabili degli atti gestori.
Si rammenti, infine, la disciplina sul c.d. conflitto di interessi dell’ Art. 2391 c.c.: L’ amministratore deve dare notizia di questo interesse verso la nuova attività a tutti gli amministratori e sindaci, ma anche deve precisarne “la natura, i termini, l’ origine e la portata”, non deve invece più astenersi dalle votazioni nelle deliberazioni in cui versi in conflitto di interessi. Una volta dichiarato ed esplicitato il proprio interesse, ha diritto di esprimere il suo voto sull’ operazione oggetto di delibera, se tuttavia è nella posizione di amministratore delegato, allora deve astenersi dal compiere l’ operazione “investendo della stessa l’ organo collegiale”.
La disciplina sopra riportata si applica anche agli Amministratori delle Srl, giusto il richiamo operato dall’ Art. 2487 c.c.
Accanto alla responsabilità civile dell’ Amministratore per “mala gestio”, ci sono numerosi altri profili di responsabilità. In particolare:
Responsabilità penale per reati (propri o a titolo di concorso, attivi o omissivi) commessi nella gestione: oltre ai reati previsti dal codice penale e da altre leggi speciali (in particolare i c.d. reati fallimentari, fiscali e societari), il Legislatore ha inserito nel c.c. alcune disposizioni penali in materia di società (titolo XI del Libro V); nello specifico, il capo secondo ( Artt. 2626-2641) disciplina gli illeciti commessi dagli amministratori, con sanzioni assai pesanti.
Qualche esempio: concorso in bancarotta fraudolenta ex Art. 223 legge fallimentare (reclusione da 3 a 10 anni); ricorso abusivo al credito ex Art. 225 legge fallimentare (reclusione da 6 mesi a 3 anni); denuncia di crediti inesistenti ex Art. 226 legge fallimentare (reclusione da 6 a 18 mesi); dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex Art. 2 d. lgs 74/2000 (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex Art. 11 d. lgs 274/2000 (reclusione da 6 mesi a 4 anni); formazione fittizia di capitale ex Art. 2632 c.c. (reclusione fino ad un anno); aggiotaggio ex Art. 2637 c.c. (reclusione da 1 a 5 anni).
Come noto, ai fini della configurabilità della responsabilità penale, di regola è necessario il dolo (e talvolta il dolo specifico), ma ciò non esclude il rischio di un’ azione penale esercitata nei confronti di un Amministratore Delegato, con tutto ciò che ne consegue (e a prescindere dall’ esito finale). Non mancano, tuttavia, ipotesi di responsabilità colposa, come ad esempio la bancarotta semplice ex Art. 224 (con reclusione da sei mesi a due anni).
Responsabilità connesse al D. Lgs. 231/01, che ha introdotto la c.d. “responsabilità amministrativa degli enti”: si tratta di una responsabilità sostanzialmente penale in capo alla Società (in deroga al principio “societas delinquere non potest”), per reati commessi nell’ interesse o a vantaggio dell’ ente da soggetti funzionalmente legati ad esso (sia in posizione apicale sia sottoposti all’ altrui direzione).
In relazione a tale disciplina, l’Amministratore Delegato deve predisporre dei modelli organizzativi tali da evitare la commissione dei reati (c.d. compliance programs), in assenza dei quali la Società può essere condannata sia a sanzioni pecuniarie sia interdittive. Si capisce, quindi, che all’Amministratore è chiesto un surplus di responsabilità, atteso che questi deve vigilare anche sulla realizzazione e sul corretto funzionamento dei suddetti modelli organizzativi.
A prescindere dai profili patrimoniali (cioè quelli legati alla responsabilità per danni economici che deriverebbero alla Società in conseguenza di un processo “penale” a suo carico), è facile immaginare un coinvolgimento penale diretto dell’Amministratore Delegato per sue eventuali responsabilità omissive.
Responsabilità connessa alla violazione di norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro: il nuovo testo unico sulla sicurezza (d. lgs. 81/2008) ha individuato una serie di obblighi in capo al soggetto responsabile dell’ organizzazione aziendale, quale è l’ Amministratore, nell’ ambito delle competenze a lui delegate. L’Amministratore Delegato (quale alter ego del datore di lavoro) è a tutti gli effetti “debitore di sicurezza” nei confronti di tutti i soggetti che operano in azienda (non soltanto i lavoratori subordinati, ma qualsiasi soggetto che si trovi all’ interno della struttura aziendale). Le responsabilità che derivano da questa posizione di garanzia in cui si viene a trovare l’Amministratore delegato sono sia di natura penale (laddove previsto, anche da leggi speciali: si va dalla mera violazione di norme antinfortunistiche, passando per le lesioni colpose, fino all’ omicidio colposo) sia di natura civile (risarcimento del danno).
Il talento e la passione, esperienze di una vita dove l'impegno e la creatività si uniscono in un mestiere che non si finisce mai di imparare
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giovedì 18 marzo 2010
mercoledì 15 aprile 2009
I terremoti colpiscono solo i territori?
Se vogliamo esprimere una risposta di estrema sintesi potremmo dire :NO. Almeno ciò è vero da un miliardo di anni e cioè da quando è comparsa la vita sulla Terra, prima di allora invece la risposta sarebbe stata: SI.
Quindi un terremoto corrisponde ad una catastrofe per le forme di vita terrestri ed a importanti modificazioni della struttura geologica. Ai nostri occhi, da quando è comparso l’uomo, il terremoto è passato da fenomeno inspiegabile e pauroso per gli uomini primitivi fino ad assumere l’immagine di imprevedibile distruttore di vite umane. A pensarci bene però i terremoti hanno continuato a fare sempre la stessa cosa per miliardi anni e cioè, assestare la crosta terrestre galleggiante sul magma sottostante. Gli uomini invece hanno modificato completamente il proprio modo di affrontare la vita e si sono evoluti abitando dapprima negli anfratti, nelle caverne quindi nelle case di legno e paglia e poi in capanne di terra e pietre fino a strutture complesse in legno o mattoni e, in moltissimi Paesi, costruzioni in cemento armato e mattoni. Altro aspetto di particolare rilievo è stato lo sviluppo demografico che ha visto nascere dalle origini ad oggi circa 82 miliardi di persone (stima di Bourgeois Pichat). La stima della popolazione mondiale nel neolitico era di 6 milioni di uomini per arrivare ai 6 miliardi dell’anno 2000 e con una proiezione a 9 miliardi per l’anno 2050.
I terremoti, da quando se ne hanno documentazioni credibili, oscillano abbastanza regolarmente, intorno ai 50.000 all’anno di cui 1 – 2 catastrofici, 3 -5 distruttivi, 800 sono paragonabili a quello che ha colpito l’Abruzzo, 6000 con magnitudo tra 4 e 5 e 45.000 con magnitudo tra 3 e 4.
Come si evidenzia da questa fredda immagine di dati le due cose che sono cambiate di più sono il numero degli abitanti della terra e le loro abitudini abitative. Sono state privilegiate le località climaticamente più favorevoli, quelle economicamente più appetibili o altre maggiormente difendibili dagli attacchi nemici. La concentrazione di persone ha generato l’esigenza di abitare in verticale per sfruttare spazi sempre più angusti, ma sono anche sorti problemi importanti di urbanizzazione e di incremento esponenziale dei costi di costruzione. Da qui la ricerca tecnologica per sfruttare i materiali, ridurne l’impiego e crearne di nuovi. Acciaio, ferro, cemento, mattoni elaborati in mille forme diverse, strutture prefabbricate hanno sostituito le pietre, la terra ed il legno. Grandi studi hanno concepito edifici che si stagliano verso il cielo fino a 300 metri di altezza. Ma la nostra epoca vede la coesistenza di questi prodigi architettonici con le case con pareti di terra e tetti in legno. Purtroppo i maggiori danni li dobbiamo registrare tanto in queste antiche abitazioni che in costruzioni esteticamente moderne ma prive di quelle cautele antisismiche o penalizzate da dolosi risparmi. Un importante dirigente di una associazione costruttori ha spiegato in una intervista televisiva che la responsabilità va anche rivolta al sistema di appalti pubblici, con gara al ribasso, che provoca questi risparmi da parte dei costruttori e quindi la minore resistenza degli edifici. La stessa persona affermava che le gare vengono vinte con prezzi che sono largamente in perdita per i costruttori. Tre considerazioni spontanee: la prima è chi e che cosa autorizzi a costruire edifici non sicuri dal punto di vista sismico o comunque della stabilità viste le competenze progettative che oggi si hanno e la seconda perché non si mandino deserte le gare in cui i prezzi siano assurdi rispetto ai costi e quindi la terza, non si conosce una impresa edile di dimensione media che sia fallita a causa di tutto ciò. Infatti, come è ben noto a tutti, una gara che lanciata a 100, viene aggiudicata a 80, realizzata in tempi biblici si chiude con un consuntivo di 200.
E qui ritorniamo a dolerci del malcostume politico nella gestione della cosa pubblica, di una selva di leggi costruita apposta per difendere interessi illegittimi, della incapacità dei managers pubblici e della loro connivenza con i politici e con i managers privati. Stride la parola “risparmio” con quella dello “spreco” di denaro pubblico e urla vendetta quando questo prezzo viene pagato da tante vite umane.
Sarà vero che le persone restano attaccate ai luoghi dove sono nate ed il loro numero cresce sempre di più. Sarà anche vero che amano vivere in luoghi ambientalmente gradevoli ma la responsabilità di chi gestisce i Comuni, le Province e le Regioni deve andare al di là delle singole volontà per armonizzare le esigenze con le reali possibilità abitative. Se una casa esiste è perché c’è un piano regolatore, un progettista, un ufficio tecnico comunale che approva, un costruttore che realizza ed un collaudo finale. Il tutto regolato da leggi e decreti verso i quali ognuno di questi attori ha le proprie responsabilità.
Il terremoto quindi colpisce le inadempienze, le incapacità, i lucri, le frodi, le connivenze e trasforma in dolo quanto fatalmente legato alla storia abitativa umana ed al suo indiscriminato sviluppo.
Colpisce il sistema Paese che da pochi anni ha preso coscienza della necessità di organizzare sistemi di soccorso sempre più efficienti ed ai quali dobbiamo dire mille volte grazie, ma che interviene a cose fatte per cercare di contenere la sofferenza umana. Ma la prevenzione? Abbiamo scritto leggi che, a causa della connivenza tra il sistema politico e quello imprenditoriale edilizio, non riescono a tutelare i cittadini perché contorte, non applicabili e controverse, incomplete per mancanza di regolamenti, inattuate per le continue proroghe ai termini. Intanto stiamo tutti lì, rivolti ai freddi schermi dei televisori, attenti a cogliere con il nostro cuore sensibile le mille emozioni derivanti dalle immagini, dalle parole. Stiamo lì, pronti a dispiacerci della fatalità degli eventi ed a commuoverci davanti alle bare di centinaia di persone e di decine di bambini che con la nostra scarsa lungimiranza, con l’egoismo di tutelare sempre e solo gli interessi personali, con la mancanza di una visione di insieme della nostra realtà, rifuggendo alle nostre responsabilità abbiamo contribuito ad uccidere.
Lui, il terremoto, ha fatto solo il suo mestiere; assestare il territorio scaricandone le tensioni. Lo fa da miliardi anni e noi tutti lo sapevamo.
Quindi un terremoto corrisponde ad una catastrofe per le forme di vita terrestri ed a importanti modificazioni della struttura geologica. Ai nostri occhi, da quando è comparso l’uomo, il terremoto è passato da fenomeno inspiegabile e pauroso per gli uomini primitivi fino ad assumere l’immagine di imprevedibile distruttore di vite umane. A pensarci bene però i terremoti hanno continuato a fare sempre la stessa cosa per miliardi anni e cioè, assestare la crosta terrestre galleggiante sul magma sottostante. Gli uomini invece hanno modificato completamente il proprio modo di affrontare la vita e si sono evoluti abitando dapprima negli anfratti, nelle caverne quindi nelle case di legno e paglia e poi in capanne di terra e pietre fino a strutture complesse in legno o mattoni e, in moltissimi Paesi, costruzioni in cemento armato e mattoni. Altro aspetto di particolare rilievo è stato lo sviluppo demografico che ha visto nascere dalle origini ad oggi circa 82 miliardi di persone (stima di Bourgeois Pichat). La stima della popolazione mondiale nel neolitico era di 6 milioni di uomini per arrivare ai 6 miliardi dell’anno 2000 e con una proiezione a 9 miliardi per l’anno 2050.
I terremoti, da quando se ne hanno documentazioni credibili, oscillano abbastanza regolarmente, intorno ai 50.000 all’anno di cui 1 – 2 catastrofici, 3 -5 distruttivi, 800 sono paragonabili a quello che ha colpito l’Abruzzo, 6000 con magnitudo tra 4 e 5 e 45.000 con magnitudo tra 3 e 4.
Come si evidenzia da questa fredda immagine di dati le due cose che sono cambiate di più sono il numero degli abitanti della terra e le loro abitudini abitative. Sono state privilegiate le località climaticamente più favorevoli, quelle economicamente più appetibili o altre maggiormente difendibili dagli attacchi nemici. La concentrazione di persone ha generato l’esigenza di abitare in verticale per sfruttare spazi sempre più angusti, ma sono anche sorti problemi importanti di urbanizzazione e di incremento esponenziale dei costi di costruzione. Da qui la ricerca tecnologica per sfruttare i materiali, ridurne l’impiego e crearne di nuovi. Acciaio, ferro, cemento, mattoni elaborati in mille forme diverse, strutture prefabbricate hanno sostituito le pietre, la terra ed il legno. Grandi studi hanno concepito edifici che si stagliano verso il cielo fino a 300 metri di altezza. Ma la nostra epoca vede la coesistenza di questi prodigi architettonici con le case con pareti di terra e tetti in legno. Purtroppo i maggiori danni li dobbiamo registrare tanto in queste antiche abitazioni che in costruzioni esteticamente moderne ma prive di quelle cautele antisismiche o penalizzate da dolosi risparmi. Un importante dirigente di una associazione costruttori ha spiegato in una intervista televisiva che la responsabilità va anche rivolta al sistema di appalti pubblici, con gara al ribasso, che provoca questi risparmi da parte dei costruttori e quindi la minore resistenza degli edifici. La stessa persona affermava che le gare vengono vinte con prezzi che sono largamente in perdita per i costruttori. Tre considerazioni spontanee: la prima è chi e che cosa autorizzi a costruire edifici non sicuri dal punto di vista sismico o comunque della stabilità viste le competenze progettative che oggi si hanno e la seconda perché non si mandino deserte le gare in cui i prezzi siano assurdi rispetto ai costi e quindi la terza, non si conosce una impresa edile di dimensione media che sia fallita a causa di tutto ciò. Infatti, come è ben noto a tutti, una gara che lanciata a 100, viene aggiudicata a 80, realizzata in tempi biblici si chiude con un consuntivo di 200.
E qui ritorniamo a dolerci del malcostume politico nella gestione della cosa pubblica, di una selva di leggi costruita apposta per difendere interessi illegittimi, della incapacità dei managers pubblici e della loro connivenza con i politici e con i managers privati. Stride la parola “risparmio” con quella dello “spreco” di denaro pubblico e urla vendetta quando questo prezzo viene pagato da tante vite umane.
Sarà vero che le persone restano attaccate ai luoghi dove sono nate ed il loro numero cresce sempre di più. Sarà anche vero che amano vivere in luoghi ambientalmente gradevoli ma la responsabilità di chi gestisce i Comuni, le Province e le Regioni deve andare al di là delle singole volontà per armonizzare le esigenze con le reali possibilità abitative. Se una casa esiste è perché c’è un piano regolatore, un progettista, un ufficio tecnico comunale che approva, un costruttore che realizza ed un collaudo finale. Il tutto regolato da leggi e decreti verso i quali ognuno di questi attori ha le proprie responsabilità.
Il terremoto quindi colpisce le inadempienze, le incapacità, i lucri, le frodi, le connivenze e trasforma in dolo quanto fatalmente legato alla storia abitativa umana ed al suo indiscriminato sviluppo.
Colpisce il sistema Paese che da pochi anni ha preso coscienza della necessità di organizzare sistemi di soccorso sempre più efficienti ed ai quali dobbiamo dire mille volte grazie, ma che interviene a cose fatte per cercare di contenere la sofferenza umana. Ma la prevenzione? Abbiamo scritto leggi che, a causa della connivenza tra il sistema politico e quello imprenditoriale edilizio, non riescono a tutelare i cittadini perché contorte, non applicabili e controverse, incomplete per mancanza di regolamenti, inattuate per le continue proroghe ai termini. Intanto stiamo tutti lì, rivolti ai freddi schermi dei televisori, attenti a cogliere con il nostro cuore sensibile le mille emozioni derivanti dalle immagini, dalle parole. Stiamo lì, pronti a dispiacerci della fatalità degli eventi ed a commuoverci davanti alle bare di centinaia di persone e di decine di bambini che con la nostra scarsa lungimiranza, con l’egoismo di tutelare sempre e solo gli interessi personali, con la mancanza di una visione di insieme della nostra realtà, rifuggendo alle nostre responsabilità abbiamo contribuito ad uccidere.
Lui, il terremoto, ha fatto solo il suo mestiere; assestare il territorio scaricandone le tensioni. Lo fa da miliardi anni e noi tutti lo sapevamo.
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martedì 27 gennaio 2009
La responsabilità civile del Dirigente d'Azienda
Il primo capoverso dell’art.15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dirigenti di aziende produttricidi beni e servizi recita:“Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell’esercizio delle propriefunzioni è a carico dell’azienda.”Se non si prosegue e non si approfondiscono le sfumature giuridiche di una lettura integrale dell’articolo, si rischiadi trarre rapidamente la superficiale conclusione che si possa stare tranquilli: operando con normale diligenzaed attenzione non ci saranno problemi; e se questo non sarà sufficiente ad evitare che qualcuno richieda danni perfatti commessi dal dirigente, l’azienda, la seconda “famiglia”, interverrà manlevando il manager dagli effetti civilisticidella responsabilità derivante.
Aldai e Praesidium hanno voluto creare un tavolo di lavoro comune per indagare sulla percezione della problematicada parte degli associati ed approfondire la comprensione e l’effettiva rilevanza del tema della responsabilità civile deldirigente.Cosi si è arrivati alla realizzazione di un convegno intitolato“La Responsabilità Civile del dirigente d’azienda: dalla previsione dell’art. 15 CCNL alle esposizioni di rischio personali. Consapevolezza del perimetro della responsabilità e strumenti assicurativi disponibili”.L’evento, introdotto dal Vice presidente di Aldai Sergio Zeme, si è tenuto il 12 dicembre scorso, ha registrato il tuttoesaurito ed ha fornito spunti di riflessione che meritano di essere condivisi .Sono emersi due motivi essenziali per i quali la percezione di avere le spalle coperte è profondamente errata: il limite della colpa grave e l’ipotesi che il reclamante verso il dirigente possa essere l’azienda stessa.Certamente nella percezione degli addetti ai lavori è ormai consolidato che i dirigenti sono“decision makers” e quindianche “liability undertakers”; il che può essere tradotto semplicemente con l’equazione “potere=responsabilità”.La previsione dell’art.15 protegge il dirigente con esclusione del caso di colpa grave e nulla prevede nell’ipotesi in cui l’azienda ritenga avere avuto un danno ed un pregiudizio economico che abbia un nesso di causa con i fatti commessi dal dirigente, fattispecie rispetto alla quale non risulta alcune previsione di manleva o protezione nemmeno in riferimento alla gradazione della colpa.Al convegno sono intervenute diverse tipologie di managers, portando con sé dubbi e questioni importanti, e non i soli risk-manager che, presenti in molte società, comprendono l’importanza dell’argomento ed hanno approfondito a fini “corporate” la materia.Unanime la conclusione dei lavori ovvero la rilevanza civilistica della responsabilità di un amministratore, di un direttoregenerale ma anche del dirigente è opportuno che trovi attraverso opportuni strumenti assicurativi un trasferimento finanziario tanto per l’azienda quanto per il dirigente come singolo individuo.Per inquadrare ed approfondire l’argomento sono stati invitati: l’avvocato giuslavorista Daniela Lazzati, il professor Walter Rossi, docente di Diritto delle Assicurazioni dell’Università Statale Unitre di Milano, Guido de Benedetti, dirigente iscritto ad Aldai eda diversi anni Risk &Insurance Manager del Gruppo Techint, Andrea Marega direttore di Ace Europe, compagniastatunitense specializzata nell’area della Directors and Officers Liability .Giovanni Favero, amministratore delegato di Praesidium ha moderato e con condotto il dibattito.Daniela Lazzati ha illustrato l’evoluzione delle forme di tutela aziendale per il dirigente, a partire dagli anni ’70, quando si era avvertita l’esigenza di tutelare il dirigente dalle sempre maggiori responsabilità che gli venivano attribuite dal datore di lavoro; per questo motivo, nel 1975, veniva inserito nel contratto collettivo di categoria l’art. 15, il cui testo è stato negli anni ampliato e modificato.Tramite un paio di esempi molto calzanti, l’avvocato è riuscito a far emergere come l’art.15 tuteli “il dirigente dalla responsabilità civile verso terzi per i fatti commessi nell’adempimento delle proprie attività”, il che, pur costituendo una buona base, restatuttavia una forma di tutela incompleta, soprattutto in quanto l’ultimo paragrafo dello stesso art. 15 stabilisce che“le garanzie e le tutele sono escluse nei casi di dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato”.Andrea Marega, l’assicuratore, ha in seguito evidenziato i problemi che nascono per la colpa grave e per il dolo, esclusidal paragrafo 7 dello stesso art. 15: se il dolo naturalmente viene escluso da qualsiasi soluzione assicurativa, in quanto non assicurabile per definizione, riguardo l’assenza di copertura per la colpa grave, l’art. 15 rappresenta una situazione insidiosa che può invece trovare trasferimento al mercato assicurativo.De Benedetti ha riassunto quello che le polizze D&O (Directors and Officers Liabilty) stipulate dalle Aziende riescono normalmente a coprire, ma ha posto la questione del momento in cui l’Azienda, in ragione di una “colpa” di un manager, decida di far causa a quest’ultimo, chiedendogli ingenti cifre per i danni ad essa procurati, rappresentando il conflitto di interessi tra azienda , compagnia e dirigente responsabile che potrebbe generarsi in tal caso. Ipotesi che, invece, vengono evitate in caso di coperturastipulata a titolo personale dal dirigente.La domanda è sorta allora spontanea e il professor Rossi, incuriosito, l’ha posta all’avv. Lazzati: "qual'è la frequenza della casistica in cui si realizza questa situazione?". La risposta può lasciar sgomenti, anche se negli ultimi anni abbiamo appreso numerosi casidai quotidiani: sono sempre più frequenti non solo all’estero, ma anche in Italia, e non solo per richieste di risarcimentoeccezionali (Enron, Parmalat), ma anche per moltissime situazioni minori, che probabilmente non “fanno notizia”, ma che se riversate su di un singolo patrimonio personale di un manager possono essere catastrofiche.L’ing. De Benedetti ha elencato inoltre una serie di casi che escono dalla copertura garantita dall’art.15, per esempio il caso di amministratori esterni, ma con responsabilità nelle società oppure per i dirigenti di società piccole, che quasi sempre non accedononemmeno a livello aziendale alle coperture assicurative .Il professor Rossi ha poi affermato la validità della soluzione raggiunta grazie a Praesidium: la polizza può infatti esser sottoscritta tanto in primo rischio, ossia da dirigenti, magari di piccole società, che si assicurano personalmente senza altre coperture D&O, quanto in secondo rischio da dirigenti che vogliano completare la copertura di polizze stipulate dalla Società, di cui spesso non conoscono il contenuto.Un dibattito vivace con grande partecipazione della platea dei dirigenti milanesi , che certamente ha reso evidente quanto il tema della responsabilità del manager sia attuale e determinante nel profilo di rischio della funzione dirigenziale.
Aldai e Praesidium hanno voluto creare un tavolo di lavoro comune per indagare sulla percezione della problematicada parte degli associati ed approfondire la comprensione e l’effettiva rilevanza del tema della responsabilità civile deldirigente.Cosi si è arrivati alla realizzazione di un convegno intitolato“La Responsabilità Civile del dirigente d’azienda: dalla previsione dell’art. 15 CCNL alle esposizioni di rischio personali. Consapevolezza del perimetro della responsabilità e strumenti assicurativi disponibili”.L’evento, introdotto dal Vice presidente di Aldai Sergio Zeme, si è tenuto il 12 dicembre scorso, ha registrato il tuttoesaurito ed ha fornito spunti di riflessione che meritano di essere condivisi .Sono emersi due motivi essenziali per i quali la percezione di avere le spalle coperte è profondamente errata: il limite della colpa grave e l’ipotesi che il reclamante verso il dirigente possa essere l’azienda stessa.Certamente nella percezione degli addetti ai lavori è ormai consolidato che i dirigenti sono“decision makers” e quindianche “liability undertakers”; il che può essere tradotto semplicemente con l’equazione “potere=responsabilità”.La previsione dell’art.15 protegge il dirigente con esclusione del caso di colpa grave e nulla prevede nell’ipotesi in cui l’azienda ritenga avere avuto un danno ed un pregiudizio economico che abbia un nesso di causa con i fatti commessi dal dirigente, fattispecie rispetto alla quale non risulta alcune previsione di manleva o protezione nemmeno in riferimento alla gradazione della colpa.Al convegno sono intervenute diverse tipologie di managers, portando con sé dubbi e questioni importanti, e non i soli risk-manager che, presenti in molte società, comprendono l’importanza dell’argomento ed hanno approfondito a fini “corporate” la materia.Unanime la conclusione dei lavori ovvero la rilevanza civilistica della responsabilità di un amministratore, di un direttoregenerale ma anche del dirigente è opportuno che trovi attraverso opportuni strumenti assicurativi un trasferimento finanziario tanto per l’azienda quanto per il dirigente come singolo individuo.Per inquadrare ed approfondire l’argomento sono stati invitati: l’avvocato giuslavorista Daniela Lazzati, il professor Walter Rossi, docente di Diritto delle Assicurazioni dell’Università Statale Unitre di Milano, Guido de Benedetti, dirigente iscritto ad Aldai eda diversi anni Risk &Insurance Manager del Gruppo Techint, Andrea Marega direttore di Ace Europe, compagniastatunitense specializzata nell’area della Directors and Officers Liability .Giovanni Favero, amministratore delegato di Praesidium ha moderato e con condotto il dibattito.Daniela Lazzati ha illustrato l’evoluzione delle forme di tutela aziendale per il dirigente, a partire dagli anni ’70, quando si era avvertita l’esigenza di tutelare il dirigente dalle sempre maggiori responsabilità che gli venivano attribuite dal datore di lavoro; per questo motivo, nel 1975, veniva inserito nel contratto collettivo di categoria l’art. 15, il cui testo è stato negli anni ampliato e modificato.Tramite un paio di esempi molto calzanti, l’avvocato è riuscito a far emergere come l’art.15 tuteli “il dirigente dalla responsabilità civile verso terzi per i fatti commessi nell’adempimento delle proprie attività”, il che, pur costituendo una buona base, restatuttavia una forma di tutela incompleta, soprattutto in quanto l’ultimo paragrafo dello stesso art. 15 stabilisce che“le garanzie e le tutele sono escluse nei casi di dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato”.Andrea Marega, l’assicuratore, ha in seguito evidenziato i problemi che nascono per la colpa grave e per il dolo, esclusidal paragrafo 7 dello stesso art. 15: se il dolo naturalmente viene escluso da qualsiasi soluzione assicurativa, in quanto non assicurabile per definizione, riguardo l’assenza di copertura per la colpa grave, l’art. 15 rappresenta una situazione insidiosa che può invece trovare trasferimento al mercato assicurativo.De Benedetti ha riassunto quello che le polizze D&O (Directors and Officers Liabilty) stipulate dalle Aziende riescono normalmente a coprire, ma ha posto la questione del momento in cui l’Azienda, in ragione di una “colpa” di un manager, decida di far causa a quest’ultimo, chiedendogli ingenti cifre per i danni ad essa procurati, rappresentando il conflitto di interessi tra azienda , compagnia e dirigente responsabile che potrebbe generarsi in tal caso. Ipotesi che, invece, vengono evitate in caso di coperturastipulata a titolo personale dal dirigente.La domanda è sorta allora spontanea e il professor Rossi, incuriosito, l’ha posta all’avv. Lazzati: "qual'è la frequenza della casistica in cui si realizza questa situazione?". La risposta può lasciar sgomenti, anche se negli ultimi anni abbiamo appreso numerosi casidai quotidiani: sono sempre più frequenti non solo all’estero, ma anche in Italia, e non solo per richieste di risarcimentoeccezionali (Enron, Parmalat), ma anche per moltissime situazioni minori, che probabilmente non “fanno notizia”, ma che se riversate su di un singolo patrimonio personale di un manager possono essere catastrofiche.L’ing. De Benedetti ha elencato inoltre una serie di casi che escono dalla copertura garantita dall’art.15, per esempio il caso di amministratori esterni, ma con responsabilità nelle società oppure per i dirigenti di società piccole, che quasi sempre non accedononemmeno a livello aziendale alle coperture assicurative .Il professor Rossi ha poi affermato la validità della soluzione raggiunta grazie a Praesidium: la polizza può infatti esser sottoscritta tanto in primo rischio, ossia da dirigenti, magari di piccole società, che si assicurano personalmente senza altre coperture D&O, quanto in secondo rischio da dirigenti che vogliano completare la copertura di polizze stipulate dalla Società, di cui spesso non conoscono il contenuto.Un dibattito vivace con grande partecipazione della platea dei dirigenti milanesi , che certamente ha reso evidente quanto il tema della responsabilità del manager sia attuale e determinante nel profilo di rischio della funzione dirigenziale.
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