martedì 27 gennaio 2009

La responsabilità civile del Dirigente d'Azienda

Il primo capoverso dell’art.15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dirigenti di aziende produttricidi beni e servizi recita:“Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell’esercizio delle propriefunzioni è a carico dell’azienda.”Se non si prosegue e non si approfondiscono le sfumature giuridiche di una lettura integrale dell’articolo, si rischiadi trarre rapidamente la superficiale conclusione che si possa stare tranquilli: operando con normale diligenzaed attenzione non ci saranno problemi; e se questo non sarà sufficiente ad evitare che qualcuno richieda danni perfatti commessi dal dirigente, l’azienda, la seconda “famiglia”, interverrà manlevando il manager dagli effetti civilisticidella responsabilità derivante.

Aldai e Praesidium hanno voluto creare un tavolo di lavoro comune per indagare sulla percezione della problematicada parte degli associati ed approfondire la comprensione e l’effettiva rilevanza del tema della responsabilità civile deldirigente.Cosi si è arrivati alla realizzazione di un convegno intitolato“La Responsabilità Civile del dirigente d’azienda: dalla previsione dell’art. 15 CCNL alle esposizioni di rischio personali. Consapevolezza del perimetro della responsabilità e strumenti assicurativi disponibili”.L’evento, introdotto dal Vice presidente di Aldai Sergio Zeme, si è tenuto il 12 dicembre scorso, ha registrato il tuttoesaurito ed ha fornito spunti di riflessione che meritano di essere condivisi .Sono emersi due motivi essenziali per i quali la percezione di avere le spalle coperte è profondamente errata: il limite della colpa grave e l’ipotesi che il reclamante verso il dirigente possa essere l’azienda stessa.Certamente nella percezione degli addetti ai lavori è ormai consolidato che i dirigenti sono“decision makers” e quindianche “liability undertakers”; il che può essere tradotto semplicemente con l’equazione “potere=responsabilità”.La previsione dell’art.15 protegge il dirigente con esclusione del caso di colpa grave e nulla prevede nell’ipotesi in cui l’azienda ritenga avere avuto un danno ed un pregiudizio economico che abbia un nesso di causa con i fatti commessi dal dirigente, fattispecie rispetto alla quale non risulta alcune previsione di manleva o protezione nemmeno in riferimento alla gradazione della colpa.Al convegno sono intervenute diverse tipologie di managers, portando con sé dubbi e questioni importanti, e non i soli risk-manager che, presenti in molte società, comprendono l’importanza dell’argomento ed hanno approfondito a fini “corporate” la materia.Unanime la conclusione dei lavori ovvero la rilevanza civilistica della responsabilità di un amministratore, di un direttoregenerale ma anche del dirigente è opportuno che trovi attraverso opportuni strumenti assicurativi un trasferimento finanziario tanto per l’azienda quanto per il dirigente come singolo individuo.Per inquadrare ed approfondire l’argomento sono stati invitati: l’avvocato giuslavorista Daniela Lazzati, il professor Walter Rossi, docente di Diritto delle Assicurazioni dell’Università Statale Unitre di Milano, Guido de Benedetti, dirigente iscritto ad Aldai eda diversi anni Risk &Insurance Manager del Gruppo Techint, Andrea Marega direttore di Ace Europe, compagniastatunitense specializzata nell’area della Directors and Officers Liability .Giovanni Favero, amministratore delegato di Praesidium ha moderato e con condotto il dibattito.Daniela Lazzati ha illustrato l’evoluzione delle forme di tutela aziendale per il dirigente, a partire dagli anni ’70, quando si era avvertita l’esigenza di tutelare il dirigente dalle sempre maggiori responsabilità che gli venivano attribuite dal datore di lavoro; per questo motivo, nel 1975, veniva inserito nel contratto collettivo di categoria l’art. 15, il cui testo è stato negli anni ampliato e modificato.Tramite un paio di esempi molto calzanti, l’avvocato è riuscito a far emergere come l’art.15 tuteli “il dirigente dalla responsabilità civile verso terzi per i fatti commessi nell’adempimento delle proprie attività”, il che, pur costituendo una buona base, restatuttavia una forma di tutela incompleta, soprattutto in quanto l’ultimo paragrafo dello stesso art. 15 stabilisce che“le garanzie e le tutele sono escluse nei casi di dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato”.Andrea Marega, l’assicuratore, ha in seguito evidenziato i problemi che nascono per la colpa grave e per il dolo, esclusidal paragrafo 7 dello stesso art. 15: se il dolo naturalmente viene escluso da qualsiasi soluzione assicurativa, in quanto non assicurabile per definizione, riguardo l’assenza di copertura per la colpa grave, l’art. 15 rappresenta una situazione insidiosa che può invece trovare trasferimento al mercato assicurativo.De Benedetti ha riassunto quello che le polizze D&O (Directors and Officers Liabilty) stipulate dalle Aziende riescono normalmente a coprire, ma ha posto la questione del momento in cui l’Azienda, in ragione di una “colpa” di un manager, decida di far causa a quest’ultimo, chiedendogli ingenti cifre per i danni ad essa procurati, rappresentando il conflitto di interessi tra azienda , compagnia e dirigente responsabile che potrebbe generarsi in tal caso. Ipotesi che, invece, vengono evitate in caso di coperturastipulata a titolo personale dal dirigente.La domanda è sorta allora spontanea e il professor Rossi, incuriosito, l’ha posta all’avv. Lazzati: "qual'è la frequenza della casistica in cui si realizza questa situazione?". La risposta può lasciar sgomenti, anche se negli ultimi anni abbiamo appreso numerosi casidai quotidiani: sono sempre più frequenti non solo all’estero, ma anche in Italia, e non solo per richieste di risarcimentoeccezionali (Enron, Parmalat), ma anche per moltissime situazioni minori, che probabilmente non “fanno notizia”, ma che se riversate su di un singolo patrimonio personale di un manager possono essere catastrofiche.L’ing. De Benedetti ha elencato inoltre una serie di casi che escono dalla copertura garantita dall’art.15, per esempio il caso di amministratori esterni, ma con responsabilità nelle società oppure per i dirigenti di società piccole, che quasi sempre non accedononemmeno a livello aziendale alle coperture assicurative .Il professor Rossi ha poi affermato la validità della soluzione raggiunta grazie a Praesidium: la polizza può infatti esser sottoscritta tanto in primo rischio, ossia da dirigenti, magari di piccole società, che si assicurano personalmente senza altre coperture D&O, quanto in secondo rischio da dirigenti che vogliano completare la copertura di polizze stipulate dalla Società, di cui spesso non conoscono il contenuto.Un dibattito vivace con grande partecipazione della platea dei dirigenti milanesi , che certamente ha reso evidente quanto il tema della responsabilità del manager sia attuale e determinante nel profilo di rischio della funzione dirigenziale.